Tra le spese mediche, quelle sostenute per i trattamenti di osteopatia sono detraibili? Solo in alcuni casi, ecco quali.
Tra le detrazioni previste dalla normativa fiscale italiana, a fare la parte del leone sono le spese sanitarie. Secondo l’Agenzia delle Entrate sono stati inseriti nella dichiarazione precompilata 2019 ben 754 milioni di dati delle spese mediche sostenute dai cittadini nel periodo d’imposta 2018 e comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali.
Qual è la detrazione per le spese mediche
Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). In alcune situazioni, invece della detrazione dall’imposta lorda si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo. Nelle circolari n. 7/E del 4 aprile 2017 e n. 7/E del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 l’Agenzia ha aggiornato queste informazioni, fornendo nuovi chiarimenti sulle novità normative e interpretative intervenute nel 2018.
La spesa per l’osteopata è detraibile?
Le spese di molte prestazioni specialistiche sono detraibili, in particolare quelle per assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, laserterapia o kinesiterapia). Sono considerate professioni sanitarie anche quelle di terapisti della riabilitazione, ma solo se tali professionisti hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999, in tal caso i loro titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018). Purtroppo la prestazione resa da un osteopata, pur essendo la sua professione riconosciuta come sanitaria dal Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018), non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi del paziente perché non si è dato seguito ai decreti interministeriali che permettono ai pazienti di usufruire delle varie agevolazioni.
Casi in cui l’osteopata è detraibile
Solo alcune situazioni soggettive del professionista possono permetterne la detrazione. Restano detraibili, per una condizione soggettiva del professionista, le prestazioni di osteopatia riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie per cui la legge ha già riconosciuto la detraibilità della prestazione. Esempio la prestazione osteopatica fornita da un fisioterapista è detraibile dal paziente, come se fosse una prestazione fisioterapica. Una buona soluzione potrebbe essere quella di accordarsi con un fisioterapista che fattura al paziente la prestazione svolta dall’osteopata. Quest’ultimo fatturerà la prestazione non al paziente ma al fisioterapista. Chiaro che commercialmente non è il massimo, perché il paziente percepisce come più importante il fisioterapista rispetto all’osteopata!
Sono detraibili, inoltre, le prestazioni prescritte da un medico e se rese da un centro medico autorizzato dotato di direttore sanitario. Le associazioni di categoria stanno facendo pressione affinché le prestazioni osteopatiche vengano ricomprese nella stessa categoria di quelle fisioterapiche, con conseguente esenzione da iva e detraibilità da parte del paziente.
In caso di assicurazione per spese mediche
Se il paziente è convenzionato con un’assicurazione si apre uno spiraglio: spesso le polizze comprendono anche l’osteopatia, quindi il rimborso se non arriva dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di detrazione si può ottenere dall’Assicurazione.